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Appalti lineari con criteri DOC

Appalti lineari con criteri DOC

2025-09-02 09:33

Negli appalti ad alta intensità di manodopera, l’assenza di una reale autonomia organizzativa, del potere direttivo sui lavoratori e del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore esclude la genuinità dell’appalto, configurando un’interposizione illecita di manodopera ai sensi dell’art. 29 del dlgs 276/2003.
In assenza di tali presupposti sostanziali, l’appaltatore si riduce a un mero gestore amministrativo del personale per conto del committente, con conseguente configurabilità di una interposizione illecita di manodopera, ai sensi dell’art. 29 del dlgs n. 276/2003.

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 18945 emessa il 10 luglio 2025 la quale, intervenendo nuovamente sulla distinzione tra appalto genuino e interposizione illecita di manodopera nel contesto degli appalti ad alta intensità di lavoro, ha affermato che solo l’assunzione del rischio d’impresa, unitamente all’esercizio del tipico potere direttivo e di controllo sul personale, consente di qualificare l’appalto come lecito.

-Fonti pubbliche