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POLIZZE PER MEDICI ED OPERATORI SANITARI

La nostra società dispone di soluzioni specifiche per medici e specialisti che operano come dipendenti di strutture sanitarie o liberi professionisti.

La nostra società dispone al suo interno di uno staff specializzato mettendo in campo soluzioni specifiche per medici e specialisti che operano come dipendenti di strutture sanitarie (pubbliche e private) e/o liberi professionisti.

Negli ultimi tempi gli errori dovuti alla malpractice medica hanno notevolmente aumentato i contenziosi promossi dai pazienti nei confronti dei medici. Per tale motivo la Leon Consulting è in grado di affiancare le professioni mediche con soluzioni personalizzate e flessibili in base alle specifiche necessità.

  1. La Responsabilità Civile Medica tiene indenne il Medico e gli Operatori Sanitari per errori commessi nello svolgimento della professione; in particolare studiamo le specifiche esigenze per:
    • Operatori Sanitari e operatori socio-sanitari;
    • Medici neo-abilitati;
    • Medici specialisti;
    • Medici odontoiatri;
    • Medici dipendenti con extramoenia.
  2. La Colpa Grave invece è una copertura dedicata agli esercenti la professione sanitaria (dipendenti e liberi professionisti) che collaborano presso una struttura sanitaria, pubblica o privata, i quali devono provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di una adeguata polizza di assicurazione per colpa grave (art. 10, comma 3, legge n. 24/2017).

Per completare i vari profili di rischio sottoponiamo al professionista l’aggiunta di adeguati prodotti di tutela legale per avere una tutela a 360 gradi e far fronte a vertenze legali correlate allo svolgimento dell’attività.

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Approfondimento Medici

Con l’introduzione della Legge 24/2017 (Cd Legge Gelli) sono cambiati i profili della responsabilità sanitaria.
La polizza della responsabilità civile medica è stata resa obbligatoria dal 2014 e tale aspetto viene riconfermato ed approfondito da quest’ultima disciplina.

Legge Gelli-Bianco

Il funzionamento della polizza professionale ed i relativi addebiti della responsabilità scaturiscono da un presunto errore durante lo svolgimento della professione: indipendentemente dalla contestazione, una volta ricevuta anche se in seguito infondata, costituirà per il medico un sinistro di cui dover rispondere.
Pertanto, il professionista medico potrà trovarsi sotto i seguenti ambiti di interesse:

  • Se lavora come libero professionista nel suo studio privato instaura un rapporto contrattuale con il paziente andando a rispondere sia per colpa lieve che grave;
  • Se lavora in una struttura sanitaria con rapporto contrattuale con il paziente anche qui risponde sia per colpa lieve che colpa grave;
  • Se lavora in una struttura con rapporto extra-contrattuale con il paziente risponde solo per colpa grave (indipendentemente se dipendente o libero professionista).

Soffermandoci sulla differenza tra Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è necessario approfondire un articolo specifico; la legge Gelli, all’art. 7, dispone che gli esercenti la professione sanitaria, sia dipendenti che liberi professionisti, che lavorano in una struttura sanitaria sono responsabili per responsabilità extracontrattuale. Ciò comporta per legge un termine di 5 anni per un’azione di responsabilità medica e l’onere della prova è in carico al paziente, il quale dovrà dimostrare l’errore medico e/o sanitario.

A differenza della struttura sanitaria che incorre in una responsabilità contrattuale. La prescrizione per agire diventa di 10 anni. L’onere della prova non spetta al paziente danneggiato o ai suoi eredi, ma alla struttura ospedaliera che deve dimostrare di aver garantito la sicurezza in tutto l’iter delle cure.
Se si configura un rapporto extracontrattuale col paziente il medico risponde solo per colpa grave; se il rapporto è contrattuale risponderà sia per colpa lieve che per colpa grave.